Art. 2.

      1. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.
      2. La società concessionaria deve garantire i seguenti criteri:

          a) deve provvedere al finanziamento per la costruzione e il mantenimento dell'infrastruttura aeroportuale attraverso la gestione dello scalo per un periodo non inferiore a quarant'anni. Può essere previsto un supporto finanziario da parte dello Stato nella modalità prevista dalla normativa vigente o da apposite disposizioni;

 

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          b) alla società concessionaria sono affidate le attività rientranti nella competenza dell'ufficio di controllo traffico esclusi i compiti ispettivi e di controllo che rimangono in capo all'amministrazione concedente;

          c) una quota di almeno il 5 per cento dell'utile deve essere utilizzato in opere di pubblica utilità per i comuni limitrofi, in un'area di dieci chilometri dal territorio destinato all'infrastruttura aeroportuale.